COMITATO ETICO PER LA BUONA ASSISTENZA E CURA DELLA PERSONA

Presidente del Comitato

Don Renzo Pegoraro

Componenti

BUGGIO RAFFAELLA Capo Reparto AltaVita-IRA
JORI FRANCESCO Giornalista
MALATESTA VINCENZO Medico esperto in medicina generale territoriale
GIANTIN VALTER Medico Geriatrica
RAMON ROBERTO Medico AltaVita-IRA
RAGO CLAUDIO Medico Legale
RAINATO LORETTA Volontaria AVO di Padova
MAGAGNA ALESSANDRA Capo Reparto AltaVita-IRA
FAVARON CINZIA Psicologia
BONOLLO ZEUDY Assistente Sociale AltaVita-IRA
MARTELLATO SABRINA O.S.S. AltaVita-IRA
VALLETTA CRISTINA Iinfermiere  AltaVita-IRA

Segretario del Comitato

Nicoletto Sandra – Segretario Direttore Generale  AltaVita –  IRA


STATUTO DEL COMITATO ETICO PER LA BUONA ASSISTENZA E CURA DELLA PERSONA

ART.1 (Costituzione e sede)

E’ costituito con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AltaVita-IRA n. 14 del 10 marzo 2016 il Comitato etico per la cura e la buona assistenza della persona, di seguito per brevità “Comitato”. Il Comitato ha sede in Piazza Mazzini n. 14 a Padova, presso la sede legale di AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-IRA.

ART.2 (Principi)

Il Comitato è un organismo indipendente, costituito da personale sanitario e non sanitario e rappresenta uno spazio di riflessione etica, autonoma e interdisciplinare, per promuovere la qualità e l’umanizzazione dell’assistenza. Il Comitato fonda la propria attività sui principi sanciti dalla Costituzione italiana, in particolare: la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e la volontarietà dei trattamenti sanitari nei limiti imposti dal rispetto della persona e alla sua valorizzazione. Si ispira inoltre ai principi etici che si evincono dalle Convenzioni internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina (Convenzione di Oviedo – Consiglio d’Europa 1996) e da altri documenti prodotti in ambito europeo. Infine, costituiscono normativa di riferimento le Delibere della Giunta Regionale n. 4049 del 22 dicembre 2004 e n. 983 del 17 giugno 2014, che contengono le linee-guida per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati etici per la pratica clinica.

ART. 3 (Finalità)

Il Comitato persegue essenzialmente i seguenti fini:

– il benessere della persona ospite/paziente/utente;

– l’umanizzazione della cura interessando tutte le figure professionali e non, coinvolte nell’assistenza e cura della persona;

– l’implementazione di una cultura e di una prassi centrate sulla persona e sulle sue necessità ed esigenze.

ART.4 (Compiti e limiti)

I compiti fondamentali del Comitato sono così precisati: Approvato nella seduta del 18 aprile 2016

a) analisi etica di casi clinici;

b) sviluppo di raccomandazioni e indirizzi di carattere etico e/o valutazione etica di procedure operative e organizzative;

c) educazione e formazione in materia di bioetica e sensibilizzazione degli operatori, familiari-caregivers e della cittadinanza;

d) contributo alla riflessione sul tema dell’allocazione e dell’impiego delle risorse. Al fine di garantire la piena operatività del Comitato, l’Istituto AltaVita-IRA cercherà di assicurare gli strumenti necessari allo svolgimento delle sue funzioni, e in particolare:

  • i compiti della Segreteria;
  • le risorse adeguate per la formazione dei Componenti del Comitato e degli operatori sanitari e sociali, nonché per la sensibilizzazione della popolazione.

Al Comitato non compete:

  • la funzione legale finalizzata a dirimere i conflitti;
  • la funzione disciplinare di giudizio dei comportamenti professionali e la facoltà di sanzionare;
  • la funzione decisionale nel senso che non si sostituisce nella decisione che deve essere assunta dai soggetti coinvolti (Direzione, ospiti/pazienti, operatori sanitari, famiglie, tutori e amministratori di sostegno).

Oltre a quanto determinato dal presente Statuto, il Comitato si dota di un proprio Regolamento per disciplinare il suo funzionamento.

ART. 5 (Accesso al Comitato)

Al Comitato possono accedere secondo quanto definito dal Regolamento:

a) pazienti, ospiti, familiari, caregivers, tutori e amministratori di sostegno nell’ambito delle diverse sedi dell’Istituto AltaVita-IRA;

b) professionisti e operatori delle diverse sedi dell’Istituto AltaVita-IRA;

c) organi direttivi dell’Istituto AltaVita-IRA; d) enti, istituzioni e associazioni.

ART. 6 (Composizione e convocazioni)

Il Comitato è composto da membri, con diverse competenze disciplinari e professionali, in numero di quindici(15) componenti, designati dal Consiglio di Amministrazione di AltaVita-IRA con propria deliberazione. I membri rappresentano i diversi ambiti disciplinari e vengono scelti tenendo in considerazione la loro competenza e la loro esperienza in ambito clinico, sociale, amministrativo, assistenziale, del volontariato e del campo della bioetica. Al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza, sono componenti esterni all’Istituto AltaVita-IRA almeno un terzo del totale dei membri, e nelle sue funzioni ed attività il Comitato non è soggetto a subordinazione gerarchica nei confronti dell’Istituto AltaVita IRA, né di altri Comitati Etici se non previsti dalla legge. Le modalità di convocazione sono stabilite da apposito regolamento. Approvato nella seduta del 18 aprile 2016.

ART. 7 (Durata)

Il Comitato ha la durata di anni tre ed i suoi componenti sono rinnovabili per due volte, con apposito atto del Consiglio di Amministrazione. In caso di scioglimento anticipato del Comitato, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di un nuovo Comitato. Nel caso in cui un componente rassegni le proprie dimissioni, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione nel più breve tempo possibile. Il nuovo incarico avrà la durata fino alla scadenza del Comitato.

Annualmente il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all’attività svolta e alla fine di ciascun mandato produrrà una relazione del triennio.

 

ART. 8 (Presidente e Vicepresidente)

Il Comitato all’atto del suo insediamento elegge un Presidente al proprio interno, con le modalità previste dall’art. 11, o per acclamazione in caso di unanimità. Il Presidente resta in carica 3 anni e può essere rieletto. Il Presidente:

  • convoca il Comitato sia in seduta ordinaria che straordinaria stabilendo l’ordine del giorno e accogliendo anche le richieste dei vari componenti;
  • presiede le sedute del Comitato, stabilendo le priorità e distribuendo i carichi di lavoro, dirigendo e coordinando i lavori del Comitato, specialmente qualora siano assegnate ai membri dei compiti, presentazioni di casi o di letteratura o siano richiesti documenti scritti su aspetti specifici su cui il Comitato dovrà deliberare;
  • da esecuzione alle decisioni del Comitato
  • rappresenta il Comitato nelle attività esterne e mantiene i rapporti con le Istituzioni e terzi. Il Comitato elegge un Vicepresidente con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento del Presidente, o su sua delega, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente. Il Vicepresidente resta in carica 3 anni e può essere rieletto. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell’istruzione dei temi oggetto dell’analisi e degli interventi del Comitato.

ART. 9 (Segreteria)

Il Segretario/Direttore Generale di AltaVita-IRA, esercita le funzioni di Segretaria del Comitato e non ha diritto di voto. Il Segretario del Comitato può, solo in casi eccezionali, delegare tale compito ad altro dipendente dell’Istituto AltaVita-IRA. Per l’espletamento delle funzioni di tipo tecnico-amministrativo il Comitato si avvale del supporto della Segreteria del Comitato. La Segreteria, punto di riferimento per i membri del Comitato e per gli utenti, ha in particolare il compito di assistenza, istruttoria, verbalizzazione, formalizzazione delle attività del Comitato. Approvato nella seduta del 18 aprile 2016.

ART. 10 (Validità delle sedute)

Per la validità della seduta e la formalizzazione dei pareri è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Comitato. Posso essere ammessi a partecipare alle sedute eventuali esperti e altre persone invitate dal Presidente per il tempo necessario a svolgere il loro incarico e senza diritto di voto.

ART. 11 (Votazioni)

L’elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene per acclamazione in caso di unanimità o a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta di voti. La Presidenza è affidata ad un membro esterno all’Istituto AltaVita-IRA. Il Comitato delibera validamente con voto palese e con la maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non è ammessa la sostituzione dei componenti, né la delega di voto.

ART. 12 (Incompatibilità, dimissioni e decadenza)

Un membro del Comitato decade dalla carica:

  • per dimissioni volontarie notificate al Comitato;
  • quando la sua condotta sia incompatibile con l’attività del Comitato;
  • quando sia assente a tutte le sedute nel corso di un anno (12 mesi);
  • per perdita della capacità giuridica. Le dimissioni volontarie di un membro del Comitato dovranno essere comunicate per iscritto al Presidente del Comitato che le presenterà al Direttore e al Presidente dell’Istituto AltaVita-IRA per il provvedimento di decadenza e la sostituzione. Le dimissioni vanno riportate nel verbale del Comitato. Il membro decaduto verrà sostituito, nello stesso profilo, nel più breve tempo possibile, con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto AltaVita-IRA. Può essere incompatibile con la funzione di componente del Comitato essere familiare, o amministratore di sostegno o tutore di ospiti/pazienti dell’Ente, soggetta a valutazione del Comitato.

ART. 13 (Pubblicità e documentazione)

Le riunioni del Comitato non sono pubbliche. Delle riunioni del Comitato è redatto un verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e approvato nella seduta successiva. Gli atti istruttori sono posti a disposizione dei componenti del Comitato esclusivamente a fini interni. I pareri elaborati e approvati dal Comitato contengono la firma del Presidente e del Segretario e vengono archiviati a cura della Segreteria Amministrativa. Approvato nella seduta del 18 aprile 2016 I componenti del Comitato si impegnano alla riservatezza e quindi a non divulgare i contenuti di quanto discusso nel corso delle sedute. In caso di richiesta di terzi la possibilità di rendere noto il testo di un parere verrà valutata di volta in volta dal Comitato.

ART. 14 (Gettoni di presenza e rimborso spese)

Per la partecipazione alle riunioni del Comitato e agli incontri previsti per l’espletamento delle funzioni del presente Statuto da parte dei Componenti esterni del Comitato, è previsto un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio. I componenti interni all’Istituto AltaVita-IRA partecipano alle attività del Comitato in orario di servizio.

ART. 15 (Modifiche)

Il presente statuto può essere modificato e/o integrato a seconda delle necessità e in base all’esperienza acquisita, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con la medesima procedura di approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato.

Approvato il 18 aprile 2016, modificato il 29 gennaio 2018 e il 04 ottobre 2021

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