STATUTO

AltaVita Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.   Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza   già   ISTITUTO DI RIPOSO PER ANZIANI DI PADOVA     STATUTO     Art. 1 Natura L’Ente “AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.” è una “Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza – IPAB”, ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972. Il […]

AltaVita

Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.

 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

 

già

 

ISTITUTO DI RIPOSO PER ANZIANI DI PADOVA

 

 

STATUTO

 

 

Art. 1

Natura

  1. L’Ente “AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.” è una “Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza – IPAB”, ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972.
  2. Il servizio pubblico a finalità sociale di AltaVita – Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A. ha come fonte primaria gli articoli 3 e 38 della Costituzione italiana, cui da attuazione svolgendo direttamente servizi socio-sanitari rivolti alle persone anziane e alle persone adulte disabili e attività di sostegno economico-sociale ai giovani.
  3. L’Ipab ha personalità giuridica di diritto pubblico; ha autonomia giuridica, statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; non ha scopo di lucro; informa la propria organizzazione ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto del vincolo di bilancio.
  4. La sede legale dell’Ipab è in Padova.

 

Art. 2

Origine

  1. “AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.” origina dall’incorporazione nell’Istituto dell’Istituto di Riposo per Anziani – IRA – di Padova delle Opere Pie amministrate dal Raggruppamento delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza – RIAB – di Padova.
  2. AltaVita ricomprende finalità statutarie e patrimoni delle Istituzioni:
    • Istituto di Riposo per Anziani di Padova fondato da Giusto Antonio Bolis nel 1820 e attivo dall’1 settembre 1821 originariamente con funzioni di Casa di Ricovero, Orfanotrofio, Casa d’Industria, Istituzione Elemosiniera;
    • “Pensionato Piaggi” di Padova, voluto da Giovanni Piaggi e attivo dal 1956;
    • Opera Pia “Casa Benefica Famiglia Gidoni”, fondata da Maria Gidoni ed eretta in ente morale nel 1939;
    • Opera Pia “Fontaniva” voluta per testamento da Marco da Fontaniva nel 1514;
    • Opera Pia “Pio Istituto Poveri Infermi e Vergognosi” continuatore della Camera dei Poveri di Cristo, esistente a Padova nel 1440, e della Congregazione dei Poveri Infermi e Vergognosi creata nel 1558.
  3. AltaVita, per le origini proprie e delle Istituzioni ricomprese, è continuazione di iniziative ed attività sociali ed assistenziali del Comune di Padova.

 

Art. 3

Scopi

  1. L’Ipab “AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza–I.R.A.”, nel rispetto della volontà dei fondatori delle Istituzioni incorporate e in conformità alle originarie finalità dei vari Enti, è impegnata a realizzare, promuovere ed accrescere la qualità della vita nelle situazioni di non autosufficienza sia personale sia sociale.
  2. L’attività di tutela e di promozione della vita nelle situazioni di non autosufficienza è finalizzata al rispetto della dignità personale ed al mantenimento delle capacità fisiche, mentali e sociali, al fine di garantire una vita buona.
  3. AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A. realizza le sue finalità attraverso:
    1. la promozione, la realizzazione e la gestione di servizi destinati alle persone anziane e alle famiglie di cui esse fanno parte; alle persone adulte disabili gravi; ai giovani privi dei mezzi necessari alla loro formazione professionale;
    2. la collaborazione con istituzioni territoriali, scientifiche e curative nella definizione e realizzazione di progetti sulla non autosufficienza per età o per malattia;
    3. la promozione nella società e nelle istituzioni dell’attenzione alla vecchiaia, alla vita non autosufficiente, alla condizione giovanile.
    4. il sostegno alla formazione professionale in ambito socio-sanitario.
  4. Le strutture e le attività dell’Ipab si informano al diritto di libertà di scelta per i cittadini e contribuiscono a renderlo effettivo.
  5. Le finalità statutarie dell’Ipab sono perseguite di norma con attività proprie.
  6. Per ottimizzare ed ampliare le attività proprie, l’Ipab può partecipare a consorzi, a società di diritto privato e ad organismi non lucrativi di utilità sociale, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

 

Art. 4

Attività

  1. Per realizzare la tutela e la promozione della vita nelle situazioni di non autosufficienza funzionale o economica AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A. svolge le seguenti attività:
    1. ospitalità permanente o temporanea in residenze protette di persone adulte disabili e di persone anziane autosufficienti e non autosufficienti;
    2. servizi collettivi ed individuali in centri diurni per persone adulte disabili e per persone anziane autosufficienti e non autosufficienti;
    3. integrazione fra le persone sia anziane sia adulte disabili e tutta la società in strutture polivalenti aperte al territorio;
    4. assegnazione di alloggi protetti per famiglie e persone anziane autosufficienti;
    5. gestione di case-albergo, strutture adibite a soggiorni climatici o a cure termali;
    6. locazione di appartamenti a giovani coppie con inadeguate fonti di sostentamento economico;
    7. erogazione di prestazioni domiciliari a carattere socio-sanitario, sociale e assistenziale;
    8. assegnazione di borse di studio a giovani che frequentano percorsi scolastici in ambito socio-sanitario.
  2. Per la diffusione della conoscenza dei bisogni delle persone non autosufficienti per età o malattia e delle buone pratiche assistenziali AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A. può organizzare ed erogare attività di formazione professionale in ambito socio-sanitario, anche attraverso la costituzione di una scuola.
  3. L’Ipab, per il raggiungimento delle sue finalità e la realizzazione delle sue attività, può costruire, acquistare, alienare beni mobili e immobili, accettare donazioni e legati e altre elargizioni, nonché assumere e organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

 

Art. 5

Accesso ai servizi dell’Ipab

  1. I servizi sono erogati secondo regole uguali per tutti, senza discriminazioni di età, sesso, razza, lingua, religione, condizione sociale e opinioni politiche, anche se comunque personalizzati in considerazione delle necessità delle singole persone.
  2. L’accesso ai servizi e alle attività assistenziali dell’Ente avviene secondo le norme di legge e di regolamento vigenti e comporta il pagamento di un corrispettivo.
  3. La misura di rette e tariffe da corrispondersi per i servizi erogati è determinata dal Consiglio di Amministrazione ed è soggetta ai controlli di Legge.
  4. AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A. stabilisce annualmente, secondo le proprie rendite, l’accesso gratuito o parzialmente gratuito ai propri servizi di persone adulte disabili gravi e di persone anziane autosufficienti e non autosufficienti, che abbiano i seguenti requisiti:
    1. appartenere per residenza almeno quinquennale ininterrotta al territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Padova;
    2. essere assolutamente prive di mezzi necessari alla sussistenza e non avere persone obbligate in grado di provvedere alla loro cura e al loro sostentamento.
  5. Appositi regolamenti dettano le norme per l’accesso ai servizi, le garanzie per il pagamento di rette e tariffe, le cause di interruzione delle prestazioni e tutte le disposizioni sul funzionamento interno dell’Ente.

 

Art. 6

Rapporti con gli utenti

  1. AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza-IRA assicura le condizioni affinché le persone che ne utilizzano i servizi esprimano compiutamente la loro dignità, capacità critica e facoltà di scelta.
  2. Attraverso la propria Carta dei Servizi l’Ipab:
    1. tutela i diritti delle persone che utilizzano i propri servizi;
    2. promuove la partecipazione attiva degli utenti e dei loro familiari al fine di migliorare l’offerta delle prestazioni sul piano qualitativo e quantitativo.
  3. L’Ipab favorisce l’attività della Rappresentanza degli utenti e dei loro familiari.
  4. La Rappresentanza degli utenti e dei loro familiari:
    1. collabora con l’Ipab per la migliore qualità dei servizi e la promozione di attività integrative;
    2. formula proposte e pareri sui programmi di assistenza;
    3. promuove la collaborazione fra amministrazione, personale, utenti e familiari al fine di costruire rapporti di solidarietà, amicizia, reciproco aiuto e comprensione

 

Art. 7

Risorse umane

  1. Il Personale dell’Ipab concorre al perseguimento delle finalità e alla realizzazione delle attività di AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.
  2. Il Personale tiene nei rapporti con gli utenti un comportamento ispirato a giustizia, obiettività e imparzialità e verso tutti gli utenti assicura un contegno che ne rispetti la dignità personale.
  3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Personale sono disciplinati dalle Leggi, dai Contratti di lavoro collettivi nazionali e decentrati del Comparto, nonché dai Contratti individuali e dai Regolamenti interni.
  4. La dotazione organica, le modalità di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni, le mansioni del Personale sono fissati dalla Legge e dai regolamenti deliberati nelle forme di Legge.

 

Art. 8

Risorse patrimoniali e finanziarie

  1. L’Ipab realizza le proprie finalità statutarie utilizzando i corrispettivi dei servizi erogati, le rendite del proprio patrimonio e le risorse finanziarie comunque reperite, anche attraverso donazioni, offerte, utili, compartecipazioni, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  2. Il patrimonio dell’Ipab è costituito dai beni immobili e mobili risultanti dai relativi inventari e da pubblici registri immobiliari. I beni sono classificati a norma di legge secondo la loro specifica destinazione in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali.
  3. Il patrimonio è elemento costitutivo dell’Ipab, di conseguenza:
    1. è oggetto di costante cura e valorizzazione da parte degli Organi dell’Ente;
    2. non può essere distolto dal perseguimento delle attività istituzionali.
  4. Il patrimonio può essere aumentato e trasformato sia per oblazioni, donazioni, legati ed elargizioni sia con operazioni proprie dell’Ipab.

 

Art. 9

Organi dell’Ipab

  1. L’Ipab si dota dei seguenti Organi:
    1. di governo e di indirizzo programmatico-amministrativo:
      • il Consiglio di Amministrazione;
      • il Presidente;
    2. di gestione:
      • il Segretario Direttore Generale;
    3. di controllo:
      • il Collegio dei Revisori dei conti.
  2. Gli organi di AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A., ciascuno nell’ambito della propria competenza e responsabilità, svolgono le rispettive funzioni secondo il principio di massima collaborazione e lealtà.

 

Art. 10

Composizione del Consiglio di Amministrazione

  1. L’Ipab è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, compreso il Presidente.
  2. I Consiglieri sono nominati dal Comune di Padova e sono scelti tra i cittadini iscritti alle liste elettorali generali di uno dei Comuni compresi nel territorio dell’Ulss di Padova.
  3. La nomina dei Consiglieri è soggetta alla normativa sull’incapacità e incompatibilità prevista dall’articolo 11 e seguenti della Legge n. 6972/1890 ed altre norme di legge.
  4. Non è ammesso il potere di revoca dei Consiglieri da parte del soggetto cui spetta l’effettuazione delle nomine.
  5. Il Presidente e i Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il loro mandato si conclude con l’insediamento del nuovo Consiglio.
  6. La qualità di Consigliere si perde per dimissioni, decadenza in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o per il verificarsi di una condizione di incompatibilità.
  7. Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Consiglio medesimo, che ne prende atto nella prima riunione utile, e dall’Ipab comunicate al Comune di Padova per la conseguente sostituzione.
  8. La decadenza è pronunciata dal Consiglio e ne è data comunicazione al Comune di Padova affinché provveda all’integrazione del Consiglio.
  9. Il Consigliere nominato in sostituzione di un altro dimessosi o decaduto resterà in carica fino alla scadenza dell’incarico del Consiglio del quale viene a far parte. In attesa delle sostituzioni, le adunanze del Consiglio sono ugualmente valide, purché avvengano nelle condizioni di cui al successivo art. 12.

 

Art. 11

Compiti del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio è l’Organo di indirizzo politico e di controllo amministrativo, che attraverso gli atti fondamentali individua gli obiettivi da perseguire e ne verifica i risultati attraverso idonei strumenti.
  2. Sono statutariamente di competenza del Consiglio le seguenti materie:
    1. Approvazione dello Statuto dell’Ipab e relative modifiche;
    2. Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Regolamenti;
    3. Programmi generali e di settore, Piani finanziari e programmi degli investimenti, atti di programmazione e loro variazioni, e Bilancio d’Esercizio;
    4. Determinazione delle rette e delle tariffe dei servizi;
    5. Utilizzo, valorizzazione, integrazione e trasformazione del patrimonio immobiliare;
    6. Istituzione di nuovi servizi, ampliamento o soppressione dei servizi esistenti;
    7. Su proposta del Presidente elegge il Vicepresidente e incarica i singoli Consiglieri di compiti di sovrintendenza su specifici settori di attività dell’Ente;
    8. Nomina del Segretario Direttore Generale; attribuzione di incarichi dirigenziali;
    9. Dotazioni organiche del personale;
    10. Nomina di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti inserito nell’elenco istituito presso la Giunta Regionale del Veneto;
    11. Nomina di eventuali consulenti e professionisti esterni per prestazioni che non possono essere svolte dagli uffici dell’Istituto e il cui corrispettivo sia superiore ai 5.000,00 euro;
    12. Decisioni relative ai ricorsi e alle azioni giudiziarie;
    13. Affidamento del Servizio di Tesoreria.
  3. Con l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi il Consiglio completa e definisce dettagliatamente materie ed atti su cui ha competenza esclusiva o concorrente con gli altri Organi dell’Ipab.
  4. Il Consiglio di Amministrazione espleta ogni altro atto ad esso attribuito da disposizioni di legge, dallo Statuto e da regolamenti interni e ogni altro atto non espressamente attribuito ad altri organi.
  5. Ciascun Consigliere, nell’ambito del proprio mandato, ha libero accesso agli atti gestionali dell’Ipab. È in facoltà di ogni componente il Consiglio di Amministrazione visitare le sedi dei servizi per assicurarsi che l’attività proceda regolarmente.
  6. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta una indennità di funzione, determinata dallo stesso Consiglio nei limiti di Legge.

 

Art. 12

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

  1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo, di regola, ogni mese e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l’esame e l’approvazione del Bilancio d’Esercizio, per l’approvazione degli atti di programmazione e per le eventuali variazioni ai medesimi secondo quanto stabilito dall’Allegato A), alla Delibera Giunta Regione Veneto n. 780 del 21 maggio 2013; le altre, ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta di almeno due componenti del Consiglio stesso.
  2. Le adunanze non sono pubbliche.
  3. Le adunanze del Consiglio sono valide con l’intervento della metà più uno di coloro che lo compongono. Non è ammessa delega per la partecipazione alle stesse. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, giusto l’art. 15 della Legge 17 luglio 1890, non può prendere parte alle deliberazioni.
  4. Le votazioni avvengono per appello nominale. Si adotta il voto segreto su questioni concernenti persone.
  5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti, la proposta si intende respinta.
  6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario Direttore Generale, al quale compete la redazione dei verbali delle deliberazioni stesse, che vengono poi sottoscritti da tutti i partecipanti.

 

Art. 13

Il Presidente

  1. Il Presidente è nominato, nel suo seno, dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta. La nomina avviene a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
  2. Il Presidente assume la rappresentanza legale dell’Ipab di fronte a terzi e in giudizio.
  3. Egli propone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi generali dell’azione programmatica e amministrativa dell’Ipab. Sovrintende al buon andamento dell’Ente.
  4. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, garantendo l’esecuzione delle sue deliberazioni.
  5. Propone per l’elezione da parte del Consiglio uno dei Consiglieri a farne le veci e a subentragli nelle competenze, in caso di sua assenza o di suo impedimento. Il Consigliere a ciò eletto assume l’incarico di Vice Presidente. In assenza di specifica deliberazione consiliare, la funzione vicaria del Presidente è assunta dal consigliere più anziano di età.
  6. Propone al Consiglio la sovrintendenza su specifici settori di attività dell’Ipab da affidare ai singoli Consiglieri.
  7. Propone al Consiglio la nomina del Segretario Direttore Generale e il conferimento degli incarichi dirigenziali.
  8. Impartisce direttive al Segretario Direttore Generale e ai Dirigenti per il funzionamento dei Servizi e degli Uffici.
  9. Nei casi d’urgenza, prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo ratifica da parte del Consiglio in adunanza da convocarsi entro trenta giorni.

 

Art. 14

Il Segretario Direttore Generale

  1. Al Segretario Direttore Generale spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Ipab nel rispetto dell’art. 4 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Il Segretario Direttore Generale:
    1. È il responsabile del personale e dei servizi erogati dall’Ipab;
    2. Provvede a formare gli atti progettuali ed organizzativi dei servizi, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
    3. Adotta ogni provvedimento di gestione attuativo delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, assumendone le relative responsabilità;
    4. Adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
    5. È responsabile in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
    6. Svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ipab, comprese le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione;
    7. Certifica la conformità dell’azione amministrativa degli Organi e degli Uffici dell’Ipab alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti interni;
    8. È responsabile del conseguimento degli obiettivi e dei programmi di gestione approvati dagli Organi di Governo e della corretta gestione dell’Ipab;
    9. Dirige e coordina la gestione delle attività istituzionali.

 

Art. 15

I Dirigenti

  1. L’Ipab può avvalersi di figure dirigenziali coordinate dal Direttore per la gestione di specifiche competenze.
  2. I Dirigenti, nei limiti delle competenze attribuite a ciascuno di loro, adottano tutti i provvedimenti organizzativi e strumentali finalizzati al conseguimento dei risultati stabiliti dal Direttore.
  3. I Dirigenti rispondono al Direttore dei risultati dell’attività svolta.

 

Art. 16

Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il componente “Presidente del Collegio” dalla Giunta Regionale; un componente dalla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 6 Euganea e un componente dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.

 

Art. 17

Albo dell’Ipab

  1. L’Ipab applica ai propri atti, secondo quanto previsto dalla legge, il principio di trasparenza e pubblicità, in particolare attraverso la creazione di un proprio Albo.
  2. Le misure organizzative funzionali alla pubblicazione degli atti sono previste da apposito regolamento interno.
  3. Resta fermo l’obbligo di pubblicazione all’Albo di altri Enti nei casi previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti interni.

 

Approvato con Decreto R.V. n. 195 del 11/07/2012

Modificato ope legis con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 31/07/2017