STATUTO
AltaVita Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A. Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza già ISTITUTO DI RIPOSO PER ANZIANI DI PADOVA STATUTO Art. 1 Natura L’Ente “AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.” è una “Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza – IPAB”, ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972. Il […]
AltaVita
Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
già
ISTITUTO DI RIPOSO PER ANZIANI DI PADOVA
STATUTO
Art. 1
Natura
- L’Ente “AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.” è una “Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza – IPAB”, ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972.
- Il servizio pubblico a finalità sociale di AltaVita – Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A. ha come fonte primaria gli articoli 3 e 38 della Costituzione italiana, cui da attuazione svolgendo direttamente servizi socio-sanitari rivolti alle persone anziane e alle persone adulte disabili e attività di sostegno economico-sociale ai giovani.
- L’Ipab ha personalità giuridica di diritto pubblico; ha autonomia giuridica, statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; non ha scopo di lucro; informa la propria organizzazione ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto del vincolo di bilancio.
- La sede legale dell’Ipab è in Padova.
Art. 2
Origine
- “AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.” origina dall’incorporazione nell’Istituto dell’Istituto di Riposo per Anziani – IRA – di Padova delle Opere Pie amministrate dal Raggruppamento delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza – RIAB – di Padova.
- AltaVita ricomprende finalità statutarie e patrimoni delle Istituzioni:
- Istituto di Riposo per Anziani di Padova fondato da Giusto Antonio Bolis nel 1820 e attivo dall’1 settembre 1821 originariamente con funzioni di Casa di Ricovero, Orfanotrofio, Casa d’Industria, Istituzione Elemosiniera;
- “Pensionato Piaggi” di Padova, voluto da Giovanni Piaggi e attivo dal 1956;
- Opera Pia “Casa Benefica Famiglia Gidoni”, fondata da Maria Gidoni ed eretta in ente morale nel 1939;
- Opera Pia “Fontaniva” voluta per testamento da Marco da Fontaniva nel 1514;
- Opera Pia “Pio Istituto Poveri Infermi e Vergognosi” continuatore della Camera dei Poveri di Cristo, esistente a Padova nel 1440, e della Congregazione dei Poveri Infermi e Vergognosi creata nel 1558.
- AltaVita, per le origini proprie e delle Istituzioni ricomprese, è continuazione di iniziative ed attività sociali ed assistenziali del Comune di Padova.
Art. 3
Scopi
- L’Ipab “AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza–I.R.A.”, nel rispetto della volontà dei fondatori delle Istituzioni incorporate e in conformità alle originarie finalità dei vari Enti, è impegnata a realizzare, promuovere ed accrescere la qualità della vita nelle situazioni di non autosufficienza sia personale sia sociale.
- L’attività di tutela e di promozione della vita nelle situazioni di non autosufficienza è finalizzata al rispetto della dignità personale ed al mantenimento delle capacità fisiche, mentali e sociali, al fine di garantire una vita buona.
- AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A. realizza le sue finalità attraverso:
- la promozione, la realizzazione e la gestione di servizi destinati alle persone anziane e alle famiglie di cui esse fanno parte; alle persone adulte disabili gravi; ai giovani privi dei mezzi necessari alla loro formazione professionale;
- la collaborazione con istituzioni territoriali, scientifiche e curative nella definizione e realizzazione di progetti sulla non autosufficienza per età o per malattia;
- la promozione nella società e nelle istituzioni dell’attenzione alla vecchiaia, alla vita non autosufficiente, alla condizione giovanile.
- il sostegno alla formazione professionale in ambito socio-sanitario.
- Le strutture e le attività dell’Ipab si informano al diritto di libertà di scelta per i cittadini e contribuiscono a renderlo effettivo.
- Le finalità statutarie dell’Ipab sono perseguite di norma con attività proprie.
- Per ottimizzare ed ampliare le attività proprie, l’Ipab può partecipare a consorzi, a società di diritto privato e ad organismi non lucrativi di utilità sociale, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 4
Attività
- Per realizzare la tutela e la promozione della vita nelle situazioni di non autosufficienza funzionale o economica AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A. svolge le seguenti attività:
- ospitalità permanente o temporanea in residenze protette di persone adulte disabili e di persone anziane autosufficienti e non autosufficienti;
- servizi collettivi ed individuali in centri diurni per persone adulte disabili e per persone anziane autosufficienti e non autosufficienti;
- integrazione fra le persone sia anziane sia adulte disabili e tutta la società in strutture polivalenti aperte al territorio;
- assegnazione di alloggi protetti per famiglie e persone anziane autosufficienti;
- gestione di case-albergo, strutture adibite a soggiorni climatici o a cure termali;
- locazione di appartamenti a giovani coppie con inadeguate fonti di sostentamento economico;
- erogazione di prestazioni domiciliari a carattere socio-sanitario, sociale e assistenziale;
- assegnazione di borse di studio a giovani che frequentano percorsi scolastici in ambito socio-sanitario.
- Per la diffusione della conoscenza dei bisogni delle persone non autosufficienti per età o malattia e delle buone pratiche assistenziali AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A. può organizzare ed erogare attività di formazione professionale in ambito socio-sanitario, anche attraverso la costituzione di una scuola.
- L’Ipab, per il raggiungimento delle sue finalità e la realizzazione delle sue attività, può costruire, acquistare, alienare beni mobili e immobili, accettare donazioni e legati e altre elargizioni, nonché assumere e organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.
Art. 5
Accesso ai servizi dell’Ipab
- I servizi sono erogati secondo regole uguali per tutti, senza discriminazioni di età, sesso, razza, lingua, religione, condizione sociale e opinioni politiche, anche se comunque personalizzati in considerazione delle necessità delle singole persone.
- L’accesso ai servizi e alle attività assistenziali dell’Ente avviene secondo le norme di legge e di regolamento vigenti e comporta il pagamento di un corrispettivo.
- La misura di rette e tariffe da corrispondersi per i servizi erogati è determinata dal Consiglio di Amministrazione ed è soggetta ai controlli di Legge.
- AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A. stabilisce annualmente, secondo le proprie rendite, l’accesso gratuito o parzialmente gratuito ai propri servizi di persone adulte disabili gravi e di persone anziane autosufficienti e non autosufficienti, che abbiano i seguenti requisiti:
- appartenere per residenza almeno quinquennale ininterrotta al territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Padova;
- essere assolutamente prive di mezzi necessari alla sussistenza e non avere persone obbligate in grado di provvedere alla loro cura e al loro sostentamento.
- Appositi regolamenti dettano le norme per l’accesso ai servizi, le garanzie per il pagamento di rette e tariffe, le cause di interruzione delle prestazioni e tutte le disposizioni sul funzionamento interno dell’Ente.
Art. 6
Rapporti con gli utenti
- AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza-IRA assicura le condizioni affinché le persone che ne utilizzano i servizi esprimano compiutamente la loro dignità, capacità critica e facoltà di scelta.
- Attraverso la propria Carta dei Servizi l’Ipab:
- tutela i diritti delle persone che utilizzano i propri servizi;
- promuove la partecipazione attiva degli utenti e dei loro familiari al fine di migliorare l’offerta delle prestazioni sul piano qualitativo e quantitativo.
- L’Ipab favorisce l’attività della Rappresentanza degli utenti e dei loro familiari.
- La Rappresentanza degli utenti e dei loro familiari:
- collabora con l’Ipab per la migliore qualità dei servizi e la promozione di attività integrative;
- formula proposte e pareri sui programmi di assistenza;
- promuove la collaborazione fra amministrazione, personale, utenti e familiari al fine di costruire rapporti di solidarietà, amicizia, reciproco aiuto e comprensione
Art. 7
Risorse umane
- Il Personale dell’Ipab concorre al perseguimento delle finalità e alla realizzazione delle attività di AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.
- Il Personale tiene nei rapporti con gli utenti un comportamento ispirato a giustizia, obiettività e imparzialità e verso tutti gli utenti assicura un contegno che ne rispetti la dignità personale.
- Lo stato giuridico e il trattamento economico del Personale sono disciplinati dalle Leggi, dai Contratti di lavoro collettivi nazionali e decentrati del Comparto, nonché dai Contratti individuali e dai Regolamenti interni.
- La dotazione organica, le modalità di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni, le mansioni del Personale sono fissati dalla Legge e dai regolamenti deliberati nelle forme di Legge.
Art. 8
Risorse patrimoniali e finanziarie
- L’Ipab realizza le proprie finalità statutarie utilizzando i corrispettivi dei servizi erogati, le rendite del proprio patrimonio e le risorse finanziarie comunque reperite, anche attraverso donazioni, offerte, utili, compartecipazioni, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Il patrimonio dell’Ipab è costituito dai beni immobili e mobili risultanti dai relativi inventari e da pubblici registri immobiliari. I beni sono classificati a norma di legge secondo la loro specifica destinazione in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali.
- Il patrimonio è elemento costitutivo dell’Ipab, di conseguenza:
- è oggetto di costante cura e valorizzazione da parte degli Organi dell’Ente;
- non può essere distolto dal perseguimento delle attività istituzionali.
- Il patrimonio può essere aumentato e trasformato sia per oblazioni, donazioni, legati ed elargizioni sia con operazioni proprie dell’Ipab.
Art. 9
Organi dell’Ipab
- L’Ipab si dota dei seguenti Organi:
- di governo e di indirizzo programmatico-amministrativo:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- di gestione:
- il Segretario Direttore Generale;
- di controllo:
- il Collegio dei Revisori dei conti.
- di governo e di indirizzo programmatico-amministrativo:
- Gli organi di AltaVita–Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A., ciascuno nell’ambito della propria competenza e responsabilità, svolgono le rispettive funzioni secondo il principio di massima collaborazione e lealtà.
Art. 10
Composizione del Consiglio di Amministrazione
- L’Ipab è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, compreso il Presidente.
- I Consiglieri sono nominati dal Comune di Padova e sono scelti tra i cittadini iscritti alle liste elettorali generali di uno dei Comuni compresi nel territorio dell’Ulss di Padova.
- La nomina dei Consiglieri è soggetta alla normativa sull’incapacità e incompatibilità prevista dall’articolo 11 e seguenti della Legge n. 6972/1890 ed altre norme di legge.
- Non è ammesso il potere di revoca dei Consiglieri da parte del soggetto cui spetta l’effettuazione delle nomine.
- Il Presidente e i Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il loro mandato si conclude con l’insediamento del nuovo Consiglio.
- La qualità di Consigliere si perde per dimissioni, decadenza in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o per il verificarsi di una condizione di incompatibilità.
- Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Consiglio medesimo, che ne prende atto nella prima riunione utile, e dall’Ipab comunicate al Comune di Padova per la conseguente sostituzione.
- La decadenza è pronunciata dal Consiglio e ne è data comunicazione al Comune di Padova affinché provveda all’integrazione del Consiglio.
- Il Consigliere nominato in sostituzione di un altro dimessosi o decaduto resterà in carica fino alla scadenza dell’incarico del Consiglio del quale viene a far parte. In attesa delle sostituzioni, le adunanze del Consiglio sono ugualmente valide, purché avvengano nelle condizioni di cui al successivo art. 12.
Art. 11
Compiti del Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio è l’Organo di indirizzo politico e di controllo amministrativo, che attraverso gli atti fondamentali individua gli obiettivi da perseguire e ne verifica i risultati attraverso idonei strumenti.
- Sono statutariamente di competenza del Consiglio le seguenti materie:
- Approvazione dello Statuto dell’Ipab e relative modifiche;
- Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Regolamenti;
- Programmi generali e di settore, Piani finanziari e programmi degli investimenti, atti di programmazione e loro variazioni, e Bilancio d’Esercizio;
- Determinazione delle rette e delle tariffe dei servizi;
- Utilizzo, valorizzazione, integrazione e trasformazione del patrimonio immobiliare;
- Istituzione di nuovi servizi, ampliamento o soppressione dei servizi esistenti;
- Su proposta del Presidente elegge il Vicepresidente e incarica i singoli Consiglieri di compiti di sovrintendenza su specifici settori di attività dell’Ente;
- Nomina del Segretario Direttore Generale; attribuzione di incarichi dirigenziali;
- Dotazioni organiche del personale;
- Nomina di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti inserito nell’elenco istituito presso la Giunta Regionale del Veneto;
- Nomina di eventuali consulenti e professionisti esterni per prestazioni che non possono essere svolte dagli uffici dell’Istituto e il cui corrispettivo sia superiore ai 5.000,00 euro;
- Decisioni relative ai ricorsi e alle azioni giudiziarie;
- Affidamento del Servizio di Tesoreria.
- Con l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi il Consiglio completa e definisce dettagliatamente materie ed atti su cui ha competenza esclusiva o concorrente con gli altri Organi dell’Ipab.
- Il Consiglio di Amministrazione espleta ogni altro atto ad esso attribuito da disposizioni di legge, dallo Statuto e da regolamenti interni e ogni altro atto non espressamente attribuito ad altri organi.
- Ciascun Consigliere, nell’ambito del proprio mandato, ha libero accesso agli atti gestionali dell’Ipab. È in facoltà di ogni componente il Consiglio di Amministrazione visitare le sedi dei servizi per assicurarsi che l’attività proceda regolarmente.
- Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta una indennità di funzione, determinata dallo stesso Consiglio nei limiti di Legge.
Art. 12
Adunanze del Consiglio di Amministrazione
- Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo, di regola, ogni mese e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l’esame e l’approvazione del Bilancio d’Esercizio, per l’approvazione degli atti di programmazione e per le eventuali variazioni ai medesimi secondo quanto stabilito dall’Allegato A), alla Delibera Giunta Regione Veneto n. 780 del 21 maggio 2013; le altre, ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta di almeno due componenti del Consiglio stesso.
- Le adunanze non sono pubbliche.
- Le adunanze del Consiglio sono valide con l’intervento della metà più uno di coloro che lo compongono. Non è ammessa delega per la partecipazione alle stesse. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, giusto l’art. 15 della Legge 17 luglio 1890, non può prendere parte alle deliberazioni.
- Le votazioni avvengono per appello nominale. Si adotta il voto segreto su questioni concernenti persone.
- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti, la proposta si intende respinta.
- Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario Direttore Generale, al quale compete la redazione dei verbali delle deliberazioni stesse, che vengono poi sottoscritti da tutti i partecipanti.
Art. 13
Il Presidente
- Il Presidente è nominato, nel suo seno, dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta. La nomina avviene a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
- Il Presidente assume la rappresentanza legale dell’Ipab di fronte a terzi e in giudizio.
- Egli propone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi generali dell’azione programmatica e amministrativa dell’Ipab. Sovrintende al buon andamento dell’Ente.
- Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, garantendo l’esecuzione delle sue deliberazioni.
- Propone per l’elezione da parte del Consiglio uno dei Consiglieri a farne le veci e a subentragli nelle competenze, in caso di sua assenza o di suo impedimento. Il Consigliere a ciò eletto assume l’incarico di Vice Presidente. In assenza di specifica deliberazione consiliare, la funzione vicaria del Presidente è assunta dal consigliere più anziano di età.
- Propone al Consiglio la sovrintendenza su specifici settori di attività dell’Ipab da affidare ai singoli Consiglieri.
- Propone al Consiglio la nomina del Segretario Direttore Generale e il conferimento degli incarichi dirigenziali.
- Impartisce direttive al Segretario Direttore Generale e ai Dirigenti per il funzionamento dei Servizi e degli Uffici.
- Nei casi d’urgenza, prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo ratifica da parte del Consiglio in adunanza da convocarsi entro trenta giorni.
Art. 14
Il Segretario Direttore Generale
- Al Segretario Direttore Generale spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Ipab nel rispetto dell’art. 4 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
- Il Segretario Direttore Generale:
- È il responsabile del personale e dei servizi erogati dall’Ipab;
- Provvede a formare gli atti progettuali ed organizzativi dei servizi, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- Adotta ogni provvedimento di gestione attuativo delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, assumendone le relative responsabilità;
- Adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- È responsabile in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
- Svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ipab, comprese le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione;
- Certifica la conformità dell’azione amministrativa degli Organi e degli Uffici dell’Ipab alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti interni;
- È responsabile del conseguimento degli obiettivi e dei programmi di gestione approvati dagli Organi di Governo e della corretta gestione dell’Ipab;
- Dirige e coordina la gestione delle attività istituzionali.
Art. 15
I Dirigenti
- L’Ipab può avvalersi di figure dirigenziali coordinate dal Direttore per la gestione di specifiche competenze.
- I Dirigenti, nei limiti delle competenze attribuite a ciascuno di loro, adottano tutti i provvedimenti organizzativi e strumentali finalizzati al conseguimento dei risultati stabiliti dal Direttore.
- I Dirigenti rispondono al Direttore dei risultati dell’attività svolta.
Art. 16
Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il componente “Presidente del Collegio” dalla Giunta Regionale; un componente dalla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 6 Euganea e un componente dal Consiglio di Amministrazione.
- Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.
Art. 17
Albo dell’Ipab
- L’Ipab applica ai propri atti, secondo quanto previsto dalla legge, il principio di trasparenza e pubblicità, in particolare attraverso la creazione di un proprio Albo.
- Le misure organizzative funzionali alla pubblicazione degli atti sono previste da apposito regolamento interno.
- Resta fermo l’obbligo di pubblicazione all’Albo di altri Enti nei casi previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti interni.
Approvato con Decreto R.V. n. 195 del 11/07/2012
Modificato ope legis con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 31/07/2017