Whistleblowing

Segnalazioni di violazioni di disposizioni normative Whistleblowing di cui al D.Lgs 24/2023

 Modalità di segnalazione e informazioni utili.

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24  “Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La tutela delle persone segnalanti si applica sia quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (processo di selezione, periodo di prova), sia alla cessazione del rapporto, se le informazioni sono state acquisite  nel corso del rapporto stesso.

Le segnalazioni, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 24/2023 devono riguardare illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, ovvero qualsiasi tipo di illecito, atto od omissione espressamente previsto dal suddetto articolo.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili  le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili. Inoltre, la violazione segnalabile non può consistere in una mera irregolarità.

Le segnalazioni devono riguardare comportamenti sospetti debitamente circostanziati, devono riportare informazioni dettagliate e documentate, al fine di consentire una verifica della loro validità e devono riguardare illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, ovvero qualsiasi tipo di illecito, atto od omissione,  che riconducano ad una cattiva gestione amministrativa o a episodi di corruzione che ledono l’interesse pubblico, di cui il segnalante ne sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo presso AltaVita-IRA.

La segnalazione può essere:

– «segnalazione interna» e cioè  una comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;

– «segnalazione esterna» qualora  la comunicazione delle informazioni sulle violazioni, venga presentata tramite il canale di segnalazione esterna, posto in essere dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

AltaVita-IRA ha predisposto i seguenti canali per ricevere le segnalazioni interne:

in forma scritta, in modalità cartacea, mediante presentazione di una busta indirizzata esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di AltaVita-IRA –  RISERVATA PERSONALE, inserendo  all’interno un’altra busta chiusa, contenente il modulo di segnalazione illeciti, scaricabile in calce alla presente pagina, con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e  la segnalazione.

in forma orale, chiedendo un incontro diretto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di  AltaVita-IRA.

 

La segnalazione  esterna può essere presentata attraverso il canale di segnalazione dell’Anac al seguente link https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/  esclusivamente in questi casi:

1) non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 24/2023;

2) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;

3) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

4) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 24/2023 i soggetti che possono  presentare una segnalazione sono:

  • I dipendenti di AltaVita-IRA;
  • I lavoratori autonomi che svolgono attività lavorativa presso AltaVita-IRA;
  • I lavoratori o collaboratori che svolgono attività lavorativa presso altri soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di AltaVita-IRA;
  • I liberi professionisti o consulenti che svolgono la loro attività presso AltaVita-IRA;
  • I volontari o i tirocinanti presso AltaVita-IRA;
  • I partecipanti ad una procedura concorsuale o di selezione;
  • I dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato per qualsiasi motivo (dimissioni, licenzia mento, distacco, comando, etc.);

Le segnalazioni saranno ricevute, visualizzate e gestite unicamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di AltaVita-IRA, con adozione di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative che tutelino la riservatezza del segnalante, qualora presentate secondo le modalità sopra descritte.

Le segnalazioni di whisteblowing sono sottratte all’accesso da parte di terzi previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Ai sensi dell’art, 14 del D.Lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto della normativa vigente.

Informativa trattamento dati

Modulo_segnalazione interna

SEGNALAZIONI ESTERNE: Link dell’Anac https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/